admin

Testi

- FEDERICO II E LA LEGISLAZIONE -

20 novembre 2008

di Claudio Alessandri

Federico II di Svevia rivelò, giovanissimo, capacità impensabili per il suo tempo; la innata curiosità lo condusse verso mete culturali, almeno quelle consentite per il XIII sec., fino ad allora inesplorate dalla stragrande maggioranza delle popolazioni dell’Europa.

I suoi molteplici interessi lo portarono a favorire un notevole afflusso, presso la sua reggia, di studiosi di innumerevoli discipline provenienti da ogni contrada, anche extraeuropea, lo stretto contatto avuto, fin dall’età giovanile, con razze e culture diverse, assolutamente esente da ogni tentazione xenofoba, si circondò di uomini di grande cultura provenienti dal nord europeo, da arabi, ebrei e di altre provenienze ovviamente se avessero goduto di fama di grandi filosofi, poeti, astrologi ed ogni altra conoscenza dello scibile consentito ad esseri umani.

Federico stesso si dedicò a varie discipline, poetò in dialetto siciliano insieme a letterati del calibro di Cielo D’Alcamo, Pier delle Vigne e molti altri; gettando le basi della moderna lingua italiana, merito riconosciuto dallo stesso sommo poeta Dante Alighieri che coniò una definizione inequivocabile: “Scuola poetica siciliana”.

Ritengo comunque che, nel riconoscere i tanti meriti nell’area culturale dello “Stupor Mundi”, a tramandare, come un monumento letterario di carattere giurisdizionale, fu la decisione di porre un argine estremamente solido, al caos imperante di leggi, regolamenti ed usi locali che finivano inevitabilmente per creare una confusione non arginabile, a causa di abusi ed ingiustizie ed, in fine, continue violenze.

Il complesso delle leggi codificate e riunite nel “Codice Melfitano” e come subito chiamato “Liber Augustalis”, venne elaborato da famosissimi giureconsulti, guidati e coordinati, dal logoteca imperiale Pier delle Vigne, fu capillare ed ispirate con evidenza dal diritto romano. La compilazione e raccolta delle leggi, non nascondeva alcun fine corporativo o personalistico, ma era diretta in modo chiaro ed inequivocabile a dare ordine gli aspetti politici, religiosi, del commercio e di grande rilevanza per allora i problemi familiari e di interesse comune, anche se di relativa gravità.

Si assistette ad un ritorno ad un modo di vita quotidiano che si rispecchiava nei secoli delle civiltà trascorse. Inevitabile quindi l’ispirazione ai modelli greci e romani; fissò delle regole per l’igiene personale e pubblica e, fatto straordinario e di importanza incalcolabile, dettò delle leggi che tendevano alla salvaguardia dei diritti delle donne (assolutamente ignorati in quell’evo).

La sua attenzione si rivolse anche ai principi igienici degli arabi e degli ebrei esposti come erano a malattie virulente, causa diretta del clima di quei Paesi. Per rendere certe ed applicabili le innumerevoli disposizioni igieniche, si rese indispensabile la presenza attiva e qualificata dei medici, categoria non più vista come un misto di stregoni e ciarlatani, ma formati da una severissima e selettiva disciplina scolastica a livello universitario.

L’attività professionale dei medici era regolata per legge. Ad ogni tipo di prestazione sanitaria corrispondeva un onorario. Le visite fuori città davano diritto ad un costo aggiuntivo. Il medico doveva fornire all’ammalato due consulti al giorno e uno, a richiesta nel corso della notte. I poveri avevano diritto ad un consulto gratuito.

Nell’agosto del 1231 durante la dieta di Melfi, Federico II di Svevia emanò le sue Constitutioner, un corpus complesso e circostanziato di leggi e ordinamenti, la summa della sapienza giuridica del tempo. Una legislazione, un Testo Unificato si chiamerebbe oggi, che regolava i rapporti fra cittadini e pubblici poteri, fra cittadini e cittadini. Nell’ambito del “Liber Augustalis” con le “Costituzioni Melfitane”, abbiamo la prima raccolta di leggi riguardanti la salute delle popolazioni nel mondo occidentale, che con Federico II vedeva le prime luci di un mondo moderno.

articolo del 20/11/08 siciliainformazioni